TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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Il tema che due esperti di alto livello, il dott. Francesco Fidanza, dirigente della RAS di Milano e il dott. Luca Piscaglia, consulente del lavoro e socio del Rotary Club Valle del Rubicone, hanno affrontato nella riunione del Rotary Club di Cesena, il 23 febbraio scorso all'Hotel Casali, era molto complesso: "Il trattamento di fine rapporto, TFR, e la previdenza complementare: conoscere per scegliere".
C'è da orientarsi, soprattutto per i giovani che debbono fare le loro scelte per salvaguardare il loro futuro.
Ha fatto bene l'avv. Sanzio Gentili, presidente del Club, a chiedere una puntualizzazione tecnica del problema.
La Finanziaria per il 2007 ha dato il via anticipato di un anno alla riforma Maroni.
Dal 1° Gennaio 2007 il TFR maturando potrà essere trasferito ai fondi pensione.
Entro il 30 giugno 2007 i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno scegliere se destinare il TFR a forme pensionistiche complementari o mantenere il fondo pensionistico presso l'impresa.
È una scelta irrevocabile e se il lavoratore non si esprime il datore di lavoro farà affluire il TFR maturando al fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi, o alla forma collettiva prevista e individuata secondo gli accordi aziendali, o quella alla quale hanno aderito il maggior numero di lavoratori e nell'impossibilità di una soluzione ultima a un fondo residuale presso l'INPS.
Se si vuole mantenere il TFR presso l'impresa, se l'azienda ha meno di 50 dipendenti nulla cambia rispetto alla situazione previgente.
Se invece ne ha più di 50 il TFR maturando dovrà essere trasferito al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito dall'INPS per conto dello Stato presso la Tesoreria dello Stato.
Queste risorse sono destinate alla previdenza complementare o ad appositi interventi elencati nella Finanziaria.
La scelta di mantenere il TFR presso il datore di lavoro deve essere effettuata in modo esplicito, in forma scritta, e può essere revocata in ogni momento.
È evidente che il trasferimento dei fondi pensione sottrae risorse all'azienda, per la quale l'accantonamento rappresentava una forma di autofinanziamento a buon mercato. Perciò sono previste compensazioni: la deduzione dal reddito d' impresa di un importo eguale al 4%, che sale al 6% per le imprese con più di 50 dipendenti, sul TFR trasferito, l'esonero dal contributo al fondo di garanzia per lo 0,20 %, uno sgravio contributivo a riduzione del costo del lavoro secondo le tabelle indicate alla legge 248.
La casistica che si apre alla discussione è ampia. Resta il fatto che sarà difficile per un giovane raggiungere l'attuale 80% dell'ultimo stipendio per la liquidazione. Si parla del 50 %. Di qui la necessità di forme integrative personali con scelte oculate per continuare a mantenere durante il periodo della pensione un accettabile livello di vita.
Pietro Castagnoli
www.webalice.it/castagnoli.pietro
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